Imprenditori agricoli: iscrizione nel registro imprese

03-06-2014 16:28 -

Arrivano chiarimenti in merito all´obbligatorietà dell´iscrizione al Registro delle Imprese per gli imprenditori agricoli esercenti l´attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi. In particolare:
- il sistema della vendita diretta dei prodotti agricoli stabilisce espressamente che la vendita può essere esercitata dall´imprenditore agricolo singolo od associato.
- In entrambi i casi è necessario che l´esercente sia dotata di partita Iva e iscrizione nel registro delle imprese.
- nella comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l´azienda di produzione devono essere indicate oltre alle generalità del richiedente l´iscrizione al registro delle imprese anche gli estremi di ubicazione dell´azienda, con la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
- Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese.Pertanto l´agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7 mln di euro all´anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli deve obbligatoriamente essere iscritto al registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.
- Non si applicano le norme generali sul commercio agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati (non è richiesta la licenza commerciale ) fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti.