Credito di imposta in agricoltura

22-09-2014 10:30 -

L´art. 3, commi 1 e 2, riconosce la concessione di un credito d´imposta a favore delle imprese che producono i prodotti agricoli che sono indicati nell´Allegato I del Trattato sul funzionamento dell´Unione europea. La legge di conversione ha allargato il beneficio anche ai prodotti della pesca e dell´acquacoltura indicati nell´Allegato.
Alle imprese produttrici è riconosciuto un credito d´imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a € 50.000, nel periodo d´imposta 2014 e nei due successivi. Tuttavia, non tutti gli investimenti ne sono interessati, ma il beneficio è attribuito soltanto quelli che sono destinati alla realizzazione e all´ampliamento di infrastrutture informatiche che siano finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Possono beneficiare della norma anche le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6.8.2008 (cioè il numero dei dipendenti non deve essere superiore a 250, il fatturato non deve superare euro 50 milioni e il totale del bilancio non deve superare euro 43 milioni), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell´acquacoltura che non sono compresi nel citato Allegato I, anche se sono costituite in forma cooperativa o sono riunite in consorzi, purché gli investimenti abbiano le suddette finalità.
Va prestata attenzione al fatto che il credito d´imposta non si applica per qualsiasi tipo di investimento ma soltanto per gli investimenti che si concretizzano nella realizzazione e nell´ampliamento di sole acquisizioni di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico ovvero all´ampliamento di quelle strutture che sono già utilizzate dall´impresa.
Il credito d´imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d´imposta per il quale è concesso, può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell´art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell´IRAP e non rileva ai fini del calcolo del rapporto di deduzione di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.