Il DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che uno dei criteri di verifica del requisito di agricoltore in attività è rappresentato dal possesso della partiva IVA in campo agricolo e, a partire dalla
campagna 2016, dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all´anno precedente la presentazione della domanda unica (ad eccezione delle aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999). In applicazione della vigente normativa fiscale, in alcuni casi gli agricoltori possono essere esonerati dall´obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e possono presentare all´Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente. Al riguardo, il Mipaaf ha precisato che il modello di comunicazione polivalente, nei casi di esonero dall´obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, può essere considerato idoneo per la verifica del suddetto requisito (possesso della partiva IVA in campo agricolo e presentazione della dichiarazione annuale IVA) purché accompagnato dall´evidenza dell´invio telematico all´Agenzia delle Entrate e dalle attinenti fatture relative al settore agricoltura e siano prese in esame tutte le comunicazioni trimestrali riferibili all´anno fiscale in questione. L´istruttoria documentale deve essere eseguita dagli Organismi pagatori e il relativo esito deve essere trasmesso al Coordinamento, utilizzando le funzionalità già disponibili nell´ambito del