CHIARIMENTO VERIFICA REQUISITO AGRICOLTORE ATTIVO

03-03-2018 09:21 -


Il DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che uno dei criteri di verifica del requisito di agricoltore
in attività è rappresentato dal possesso della partiva IVA in campo agricolo e, a partire dalla
campagna 2016, dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all´anno precedente la
presentazione della domanda unica (ad eccezione delle aziende con superfici agricole ubicate in
misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n.
1257/1999).
In applicazione della vigente normativa fiscale, in alcuni casi gli agricoltori possono essere
esonerati dall´obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e possono presentare
all´Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione polivalente.
Al riguardo, il Mipaaf ha precisato che il modello di comunicazione polivalente, nei casi di esonero
dall´obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, può essere considerato idoneo per la
verifica del suddetto requisito (possesso della partiva IVA in campo agricolo e presentazione della
dichiarazione annuale IVA) purché accompagnato dall´evidenza dell´invio telematico all´Agenzia
delle Entrate e dalle attinenti fatture relative al settore agricoltura e siano prese in esame tutte le
comunicazioni trimestrali riferibili all´anno fiscale in questione.
L´istruttoria documentale deve essere eseguita dagli Organismi pagatori e il relativo esito deve
essere trasmesso al Coordinamento, utilizzando le funzionalità già disponibili nell´ambito del
SIAN.