Voucher in agricoltura

04-09-2018 09:37 -

Il Decreto Dignità, L. 96/2018, ha apportato modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali che, con tanto clamore, sono state equiparate alla reintroduzione dei Voucher.

Pertanto, nell´immaginario collettivo si è pensato ad un ritorno al passato, ad uno strumento agile e flessibile, di facile accesso anche per l´impresa per l´assunzione di manodopera per periodi limitati.

Senza voler fare polemica, riteniamo opportuno segnalare cosa sono effettivamente questi nuovi Voucher, lasciando ogni valutazione agli eventuali utilizzatori.

Infatti, il 12 agosto 2018, il Decreto Dignità ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro occasionale, ma non ha in alcun modo reintrodotto l´istituto del Voucher.

Al fine di evitare fuorvianti interpretazioni della disciplina, riportiamo le modalità operative e le contestuali novità previste dalle prestazioni occasionali, d´ora in avanti "PrestO" con particolare riferimento al settore dell´agricoltura.

Quali sono le aziende che possono utilizzare le PrestO?
Le imprese del settore agricolo con un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino a 5 unità.

Chi sono i prestatori di lavoro?
I lavoratori che possono prestare attività occasionale nel settore agricolo sono solo ed esclusivamente i seguenti soggetti:

- titolari di pensione;

- giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un corso di studi;

- persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del reddito.

L´art. 8 Bis del Decreto Dignità prevede che per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell´anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Quali sono i limiti economici e di durata massima della prestazione?
E´ possibile acquisire attività lavorative sotto forma di prestazioni occasionali, qualora, nel corso di un anno civile:

non vengano erogati compensi superiori ad € 5.000,00 per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti;
non vengano erogati compensi superiori ad € 5.000,00 da ciascun committente, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
non vengano superati € 2.500,00 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo committente.
Quali informazioni devono essere comunicate all´istituto mediante procedura telematica?
Almeno un´ora prima dell´inizio della prestazione, l´utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall´INPS, una dichiarazione contenente, fra l´altro, le seguenti informazioni:

i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l´oggetto della prestazione;
la data e l´ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni (in precedenza non superiore a tre giorni);
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell´arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all´arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Procedura operativa e tempistiche di attivazione
L´aspetto procedurale non è stato in alcun modo snellito e/o semplificato, di fatto gli adempimenti necessari sono rimasti i medesimi, con le stesse tempistiche e procedure burocratiche complesse.

Infatti:

Il prestatore dovrà preventivamente e autonomamente registrarsi all´interno del portale Inps;
L´azienda dovrà prevedere anticipatamente le ore di lavoro inerenti le prestazioni occasionali;
L´impresa agricola dovrà procedere al versamento anticipato, mediante modello F24, degli importi di cui al punto 2;
L´accreditamento sul "portafoglio" del Contratto di Prestazione occasionale avverrà 9 o 10 giorni dopo l´effettuazione del pagamento in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (Banche o Poste) all´Agenzia delle Entrate ed il successivo riversamento all´INPS delle stesse;
L´azienda, almeno un´ora prima dell´inizio della prestazione è tenuta a trasmettere le informazioni necessaria inerenti la comunicazione di inizio lavoro;
L´inps procederà al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull´anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Conclusioni
Alla luce delle modalità procedurali sopra esposte, appaiono ben evidenti le complesse procedure burocratiche con le quali le aziende agricole dovranno confrontarsi.

Processi amministrativi complessi non agevolano sicuramente un settore condizionato costantemente da agenti atmosferici difficilmente prevedibili che richiedono, invece, strumenti di facile utilizzo e immediata applicabilità.

Prevedere anticipatamente un monte ore di lavoro e attendere 9-10 giorni per l´accreditamento delle somme utilizzabili rallentano sicuramente la programmazione delle aziende agricole.

Lasciamo pertanto decidere agli utilizzatori se questo può essere considerato "uno strumento a bassa burocrazia, agile e flessibile che semplifica le procedure per l´assunzione di manodopera per periodi limitati" .


Fonte: CONSULENZA AGRICOLA