Vendita diretta dei prodotti agricoli, legge regionale in Sicilia

09-11-2018 11:12 -

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana la legge per la vendita diretta dei proditti agricoli. L’ articolo 1 della nuova norma prevede che l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli deve essere effettuata esclusivamente da parte degli imprenditori agricoli. L’Agenzia delle entrate, sugli aspetti fiscali delle attività agricole connesse, ha evidenziato che per essere considerate tali, ed eventualmente beneficiare degli appositi regimi (per snc, sas o srl il reddito delle attività connesse va, però, comunque determinato analiticamente), le attività devono sempre comprendere la trasformazione o manipolazione dei prodotti agricoli, prevalentemente propri, non potendosi riferire anche alle altre attività elencate dal Codice civile, quali la conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Alle imprese agricole che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge non si applica la disciplina in materia di commercio (scontrino fiscale, ecc.), fatta salva l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. I Comuni devono riservare ai soggetti titolati almeno il venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dall’Ente locale, ed il venti per cento della superficie dei mercati all’ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore.