In scadenza la domanda di disoccupazione agricola

26-03-2019 11:36 -

Scade il 1° aprile prossimo il termine per l’invio della domanda di disoccupazione agricola. La disoccupazione agricola è una tipologia di indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, i quali siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; tali soggetti devono essere:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Che devono:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o avere un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- possedere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- possedere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio
L’accesso all’indennità di disoccupazione agricola spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate.
La misura dell’indennità cambia a seconda del rapporto del lavoratore, ossia:

- 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato, senza la detrazione del 9% dall’importo a titolo di contributo di solidarietà;
- 40% della retribuzione di riferimento – da cui viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità (per un numero massimo di 150 giorni) di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà – per gli altri soggetti.
Oltre a tale indennità il soggetto che fa richiesta di disoccupazione agricola gode di alcuni benefici accessori; egli infatti ha diritto:
- agli ANF (assegni al nucleo familiare) anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio;
- all’accredito della contribuzione figurativa, ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tale accredito, se riguarda un numero di giornate per contribuzione agricola almeno pari a 101, ovvero attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, comporta che le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.