Con decreto 30 aprile 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo “Arresto temporaneo dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strascico. anno 2019.” Pubblicato sulla g.u n.131 del 6-6-2019 il Mipaaft ha disciplinato il fermo pesca 2019
Riepiloghiamo in dettaglio la disciplina stabilita dal DM
Ambito applicativo
L’interruzione temporanea dell’attività di pesca riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi:
reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea di cui al decreto in commento, è prevista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017, le cui modalità attuative saranno determinate con successivo decreto.
Con successivo decreto ministeriale saranno determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto in esame e ai provvedimenti della Regione Sardegna e Sicilia.
Periodi di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca
Navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi
Periodi
da Trieste ad Ancona
30 giorni consecutivi
dal 29 luglio al 27 agosto 2019
da San Benedetto del Tronto a Termoli
30 giorni consecutivi
dal 15 agosto al 13 settembre 2019
da Manfredonia a Bari
30 giorni consecutivi
dal 29 luglio al 27 agosto 2019
da Brindisi a Roma
30 giorni consecutivi
dal 9 settembre al 8 ottobre 2019
da Civitavecchia a Imperia
30 giorni consecutivi
dal 16 settembre al 15 ottobre 2019
nei compartimenti marittimi
della Regione Sardegna e della Regione Sicilia
almeno 30 giorni consecutivi
la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.
Entro il giorno di inizio del fermo, devono essere depositati presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile
Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell’Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest’ultima. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo
Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, dovranno effettuare ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio: